SRV3483

Accesso agli Atti

  • Servizio attivo

Chiunque ha il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni.

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A chi è rivolto

L’accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, per cui chiunque può esercitarlo anche indipendentemente dall’essere cittadino italiano residente nel territorio dello Stato.

Descrizione

Con l'accesso civico generalizzato chiunque ha il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis dello stesso decreto.

Come fare

La richiesta non necessita di motivazione, è gratuita e va inviata all'Uffcio Affari Generali e Protocollo, per posta elettronica semplice o certificata.

E' possibile presentare la richiesta recandosi presso l’Ufficio Affari Generali e Protocollo.

Cosa serve

Per utilizzare il servizio on line occorre in possesso di credenziali SPID o CIE:

Per inviare una richiesta è necessario allegare:

  • documento d'identità del beneficiario del servizio
  • copia dell'atto di delega, in caso di richiesta inoltrata da un delegato
  • visura del legale rappresentante, in caso di richiesta inoltrata per conto di un'impresa

Cosa si ottiene

Copia o visione del documento. L'ottenimento della copia o la presa visione del documento possono essere impediti da soggetti controinteressati.

Tempi e scadenze

l procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali controinteressati.
Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell’istanza al controinteressato durante il tempo stabilito dalla norma per consentire allo stesso di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione).
In caso di accoglimento, l'ufficio competente provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti.
Laddove vi sia stato, invece, l’accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l’opposizione del controinteressato, il Comune è tenuto a darne comunicazione a quest’ultimo. I dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, ciò anche al fine di consentire a quest’ultimo di presentare eventualmente richiesta di riesame al Responsabile di Prevenzione della Corruzione o ricorso al difensore civico, oppure ricorso al giudice amministrativo.
L'ufficio titolare del dato, destinatario dell’istanza di accesso civico è tenuto a motivare l’eventuale rifiuto, differimento o la limitazione dell’accesso con riferimento ai soli casi e limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, stabiliti dall’articolo 5-bis, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 33/2013.

Costi e vincoli

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dal Comune per la riproduzione su supporti materiali.

Altri servizi

Ulteriori informazioni

Condizioni di servizio

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dal Comune per la riproduzione su supporti materiali.

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Ultimo aggiornamento 16/12/2025