SRV6300

Convivenza di fatto

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Come costituire una convivenza di fatto.

A chi è rivolto

La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni:

non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile;

unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale;

coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.

I presupposti per la convivenza di fatto sono la coabitazione e la costituzione di famiglia anagrafica.

La convivenza di fatto deve essere dichiarata dagli interessati e può essere disciplinata anche da un contratto redatto in forma scritta con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato.

Descrizione

In data 5 giugno 2016 è entrata in vigore la legge 20 maggio 2016, n.76 o -Legge Cirinnà- riguardante la Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. Le convivenze di fatto, possono riguardare sia coppie eterosessuali che coppie omosessuali e sono regolate dall'articolo 1, commi dal 36 al 65.

Come fare

Gli interessati residenti nel comune di Santadi, devono presentare all’ufficio anagrafe un’apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi unitamente alle copie dei documenti di identità.

Per coloro che fossero già residenti nella stessa abitazione e appartengano allo stesso stato di famiglia è necessario compilare solo il modulo disponibile nella sezione modulistica.

Per coloro che fossero residenti in altro comune o già residenti nel comune di Santadi ma in abitazioni diverse e volessero cambiare abitazione e attuare la Convivenza di fatto (sia in caso di spostamento di entrambi ad uno stesso indirizzo, sia che uno dei due raggiunga l'altro convivente) occorre compilare la richiesta di iscrizione in anagrafe per provenienti da fuori comune o da altro indirizzo di Santadi (vedi modulistica di residenza in tempo reale).

La dichiarazione non può essere effettuata da coloro che facciano già parte di una unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio sull'atto di matrimonio.

Per le coppie che si erano già iscritte al Registro delle Unioni Civili del Comune di Santadi occorre manifestare nuovamente la volontà, in applicazione della nuova legge nazionale e quindi seguire la procedura sopra indicata.

Costi e vincoli

Il servizio è gratuito.

Altri servizi

Ulteriori informazioni

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Terminiecondizionidiservizio.pdf

Contatti

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Ultimo aggiornamento 05/08/2026