Si informa che gli elettori residenti all'estero che rientrano in Sardegna per esercitare il diritto di voto nelle consultazioni comunali possono richiedere un rimborso spese.
Al fine di beneficiare del contributo per il rimborso delle spese di viaggio gli elettori devono:
• Essere iscritti all'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) o avere in corso la
procedura di iscrizione all'A.I.R.E. attestata dall'Ufficio Consolare dello Stato estero di
provenienza;
• Essere cittadini emigrati, iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Sardegna, che si recano
all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali, nonché dirigenti scolastici, docenti e
personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo ed inviati all'estero nell'ambito di
attività scolastiche fuori dal territorio nazionale;
• Essere i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle
Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente
del 1961 e del 1963, ratificate con legge 9 agosto 1967, n. 804.;
• Essere militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero;
In particolare, l'agevolazione è prevista per le elezioni comunali, le elezioni provinciali, le elezioni
regionali e per i referendum abrogativi e consultivi a carattere strettamente regionale.
• Aver espresso il proprio voto esibendo la tessera elettorale regolarmente vidimata col bollo
della Sezione e la data di votazione o, in mancanza di essa, di una dichiarazione rilasciata
dal presidente del seggio che attesti l’avvenuta votazione corredata della fotocopia di un
documento di identità valido.
• Dimostrare con i biglietti dell’intero viaggio di essere arrivati entro i due mesi precedenti la
data delle consultazioni (arrivo al Comune sardo) e non oltre i due mesi successivi alla data
delle consultazioni stesse (partenza per lo stato estero). È esclusa la possibilità di
beneficiare del contributo per una sola tratta anche se avvenuta nei termini.
Nel caso in cui il viaggio di andato o di ritorno preveda la necessità di più mezzi, lo scalo non
dovrà superare le 24 ore di sosta, pena la non rimborsabilità (si rimanda per le precisazioni
dei casi particolari alle FAQ allegate).
Sono ammesse al rimborso solamente le spese di viaggio ammissibili e documentate,
oggettivamente riconducibile all’elettore e al tragitto percorso dallo stesso. Sono ricomprese le spese
del solo soggetto elettore, comprovanti titoli di viaggio a mezzo aereo, nave, bus extraurbano e
treno purché il tragitto effettuato sia coerente con l’itinerario del viaggio dell’elettore e nei limiti degli
importi massimi rimborsabili previsti dalla normativa vigente.
Si sottolinea l’estrema importanza di procedere alla conversione della valuta estera in euro, tenendo
agli atti la stampa da cui si evinca il valore, al fine di evitare errori nella quantificazione della somma
da erogare.
Sono escluse dal rimborso le spese sostenute per pedaggi autostradali, auto a noleggio con
o senza conducente o di soggetti terzi, per parcheggi, per uso di taxi, del chilometraggio con
mezzo proprio e il costo del passaggio auto in nave.
Non hanno diritto al contributo gli elettori che si trovano all’estero per motivi di studio o per lavoro a
tempo determinato che non possono per legge trasferire la residenza all’estero.
Si informa che gli elettori residenti all'estero che rientrano in Sardegna per esercitare il diritto di voto nelle consultazioni comunali possono richiedere un rimborso spese secondo le seguenti modalità:
Requisiti principali
Essere iscritti all’A.I.R.E.o avere in corso la procedura di iscrizione presso un comune sardo interessato dal turno elettorale.
Aver esercitato regolarmente il diritto di voto, dimostrabile tramite la tessera elettorale vidimata con il timbro della sezione.
Importi del contributo
Il rimborso è commisurato alle spese effettivamente sostenute e documentate, entro i seguenti massimali:
Fino a € 250,00per gli elettori provenienti da Paesi europei.
Fino a € 1.000,00 per gli elettori provenienti da Paesi extra-europei.
Documentazione necessaria
Per ottenere il rimborso, l'elettore deve presentare presso l'Ufficio Elettorale del proprio Comune:
Biglietti di viaggio e carte d’imbarco (originali) relativi ai mezzi utilizzati (aereo, nave, treno, bus di linea).
Tessera elettorale con il timbro della sezione elettorale.
Documento d'identità in corso di validità.
Modulo di richiesta disponibile presso gli uffici comunali
Scadenze e Modalità
Il contributo sarà erogato all’interessato dall’Amministrazione comunale soltanto se la documentazione presentata sarà completa.
Per maggiori informazioni consultare il portale della Regione Sardegna dedicato alle agevolazioni per gli elettori sardi residenti all’estero.
Sono incluse nel contributo le spese riconducibili all’elettore per viaggio in aereo, nave, treno e autobus extraurbani.
Sono escluse le spese per pedaggi autostradali, taxi, autonoleggio (con o senza conducente), rimborso chilometrico carburante e parcheggio e passaggio auto in nave anche se auto di proprietà.
riferimenti di legge:
Legge Regionale 12 marzo 1984, n. 9 modificata dall’art. 41 Legge regionale n. 8 del 08/03/1997