Descrizione
Per poter contrarre matrimonio, sia con rito civile che con rito religioso, è obbligatorio richiedere le pubblicazioni presso il comune di residenza di uno dei due futuri sposi.
Attraverso la pubblicazione di matrimonio l'ufficiale di stato civile accerta che non vi sono motivi tali da impedire la celebrazione del matrimonio, pubblicizzando l'intenzione dei futuri sposi con l'affissione delle pubblicazioni all'albo pretorio del Comune.
I promessi sposi ottengono l'affissione delle pubblicazioni all'albo pretorio on line del comune.
L’atto di pubblicazione deve restare affisso per otto giorni e depositato per ulteriori tre per eventuali opposizioni.
Trascorso tale termine viene rilasciato il certificato di avvenute pubblicazioni.
Il matrimonio non può essere celebrato prima del dodicesimo giorno dall’inizio della pubblicazione.
Se il matrimonio non viene celebrato nei 180 giorni successivi la pubblicazione si considera scaduta.